Gli impianti elettrici, termici, idraulici diventano sempre più intelligenti e chi si occupa di farli funzionare si adegua. Gli artigiani installatori sono sempre più tecnologici e specializzati per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori e anticipare le tendenze di un mercato in profonda evoluzione.
In Confartigianato gli impiantisti sono organizzati in 6 Associazioni di mestiere:
- Antennisti;
- Ascensoristi;
- Bruciatoristi;
- Elettricisti;
- Frigoristi;
- Termoidraulici.
WEBINAR lunedì 13 dicembre 2021 ore 15:00
Lunedì 13 dicembre alle ore 15:00 ci sarà l’evento dal titolo “Illustrazione delle operazioni di refarming delle frequenze” incentrato sull’intervento della Dott.ssa Eva Spina (Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione DGTCSI-ISCTI).
L'EVENTO E' RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO
Per partecipare è sufficiente contattare i nostri uffici ai numeri 0863413713 - 086326282 oppure inviare una mail all'indirizzo info.confartigianatoavezzano@gmail.com
Il Seminario si svolgerà sulla piattaforma Cisco Webex
IMPIANTI ELETTRICI
WEBINAR venerdì 17 dicembre 2021 ore 14:00 - 15:30
SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
L'EVENTO E' RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO
Per partecipare è sufficiente contattare i nostri uffici ai numeri 0863413713 - 086326282 oppure inviare una mail all'indirizzo info.confartigianatoavezzano@gmail.com
Il Seminario si svolgerà sulla piattaforma Cisco Webex
Il seminario si incentrerà sulla nuova edizione della norma CEI 64-08“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”, in vigore dal 1 dicembre, che costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d’arte.
L'evento sarà organizzato in 2 sessioni: la sessione informativa generale sopracitata ed una sessione riservata a coloro che hanno sottoscritto la convenzione CONFARTIGIANATO - CEI, prevista per il medesimo giorno dalle ore 15:30 alle ore 17:00, in cui verranno svolti approfondimenti sulla “Variante Fuoco” e sul capitolo dedicato alla gestione dell’energia ed efficienza energetica degli impianti elettrici.
Si ricorda, infatti, che tra i vantaggi ottenuti per i nostri soci vi sono, oltre al vantaggio economico per disporre delle Selezioni S016 (“Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici”) e S028 (“Impianti tecnologici per edifici: cablaggio, impianti TV, automazione, allarme”), anche due webinar di approfondimento dedicati esclusivamente agli aderenti alla presente Convenzione (questo il primo), due volumi divulgativi focalizzati sull’applicazione pratica delle norme tecniche di particolare interesse per gli artigiani e professionisti del settore, un software per la compilazione della Dichiarazione di Conformità secondo il D.M. 37/08, quattro pubblicazioni trimestrali orientate allo sviluppo di soluzioni impiantistiche concrete e alle problematiche di volta in volta segnalate dagli abbonati, una agevolazione per un corso di formazione CEI, rispetto al prezzo a catalogo.
Per la sottoscrizione della convenzione è possibile fare riferimento ai nostri uffici
DAL 13 LUGLIO 2021 IN DIRETTA WEB DALLE 12.00 ALLE 14.00
Ciclo di Seminari in collaborazione con il CIG-Comitato Italiano Gas
sulle principali norme per installatori e manutentori di impianti
Primo incontro “Delibera ARERA 40/14” 13 luglio 2021 ore 12:00/14:00 in VIDEOCONFERENZA
Dal 13 luglio 2021 parte un nuovo ciclo di Seminari (5 incontri in tutto) in videoconferenza, in collaborazione con il CIG (Comitato Italiano Gas), dedicati alle principali norme utili all’installatore e al manutentore di impianti nello svolgimento del proprio lavoro.
Gli eventi formativi saranno svolti durante la fascia oraria del pranzo cosicché potranno essere seguiti anche dai dipendenti delle imprese associate a Confartigianato. L'obiettivo principale è quello di fornire una panoramica sintetica e riepilogativa delle norme trattate nelle singole sessioni, analizzando le problematiche inerenti alla loro applicazione e fornendo possibili soluzioni per il rispetto delle norme stesse.
I seminari avranno tutti una durata di 2 ore circa; al termine della trattazione saranno dedicati ai partecipanti 30 minuti per domande/quesiti/approfondimenti.
Docenti: Ing. Mario Volongo
Ing. Antonio Cucciniello
Ing. Angelo Comi
CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA COMPLETO
I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex
Per partecipare al primo seminario è necessario prenotarsi al seguente link
PRENOTA SEMINARI CIG
Riceverete le indicazioni per completare la registrazione sulla mail comunicata all’atto della prenotazione
IMPIANTI ELETTRICI
FORMAZIONE IN DIRETTA WEB DALL’11 GIUGNO 2021
CONFARTIGIANATO IMPIANTI, IN COLLABORAZIONE CON CEI E TUTTONORMEL, PRESENTA DUE EVENTI FORMATIVI DI ASSOLUTO RILIEVO APERTI A TUTTI GLI ASSOCIATI DI CONFARTIGIANATO.
I SEMINARI, IN DIRETTA WEB, TRATTERANNO I SEGUENTI ARGOMENTI:
PER ACCEDERE AGLI EVENTI E’ NECESSARIO PRENOTARSI COMPILANDO I MODULI AI SEGUENTI LINK
WEBINAR CEI: LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: FOCUS SULLA DCO
WEBINAR TUTTONORMEL: Edifici civili e impianti elettrici: cosa cambia con la nuova norma CEI 64-8 (2021)
VI SARANNO INVIATE SUBITO LE INDICAZIONI PER COMPLETARE LA REGISTRAZIONE E PARTECIPARE AI SEMINARI
EMERGENZA CORONAVIRUS:
22/05/2020 SANIFICAZIONE IMPIANTI AERAULICI - NUOVE DISPOSIZIONI REGIONE ABRUZZO
22/05/2020 - REGIONE ABRUZZO - ORDINANZA N.62 DEL 20.05.2020: AGGIORNAMENTI SULLA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI
La Regione Abruzzo, in conformità alle Linee Guida e ai Protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, e in particolare nell’Allegato 17, approva i Protocolli di Sicurezza per le attività economiche e produttive per la corretta applicazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. In dettaglio, l'Ordinanza, al Punto 12 pag.146 - dell'allegato "Protocolli di nSicurezza", riporta il "Protocollo di sicurezza per la sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti".
Sono da considerare superate le precedenti emesse in materia di contenimento e contrasto dell'emergenza in corso. VAI ALLA PAGINA
PRECEDENTI DISPOSIZONI E NORMATIVE
La Regione Abruzzo ha emesso due ordinanze sul tema della Sanificazione degli Impianti Aeraulici, la prima, Ordinanza n.42 del 20/04/2020 -da scaricare QUI), con indicazione dei Responsabili, dei Tempi e delle Modalità, e la seconda, (Ordinanza n.52 del 30/04/2020 - da scaricare QUI) con chiarimenti al punto 9 dell'ordinanza sul termine "sanificazione", soggetti coinvolti, tempi, modalità e responsabilità che riportiamo a seguire:
"........9. che le disposizioni dei punti 2 e 3 dell’Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 s’intendono chiarite nel modo seguente:
a) per sanificazione s’intende esclusivamente l’attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell’impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;
b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadrarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell’impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell’ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell’impianto, anche per tramite di professionisti o aziende;
c) laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell’impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa.
d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell’impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;
e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell’impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile."
Per una ulteriore chiarezza riteniamo utile citare anche il provvedimento del Ministero della Salute ed i Protocolli condivisi delle Parti Sociali, cui fanno riferimento le ordinanze regionali per un quadro completo ed esautivo del comportamento da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
L’adempimento è da considerare obbligatorio solo in caso di presenza di un caso conclamato di positività al virus Covid-19 all’interno dell’azienda. Il Ministero della Salute, tramite la Circolare 5443 del 22.02.2020 (SCARICABILE QUI), ha stabilito le regole per effettuare la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19. Tali operazioni devono essere eseguite: da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento e nel rispetto dei protocolli.
Le regole sono invece diverse per le attività che non siano state interessate da casi di Covid-19, cui si applica il Protocollo d’intesa del 14.03.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato il 24/04/2020 (SCARICABILE QUI). Il Protocollo prevede una serie di provvedimenti straordinari che le imprese devono adottare e nello specifico al punto 4, prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. La sanificazione può essere eseguita sia da un’impresa specializzata, che possa certificare l’intervento, ma anche in autonomia dall’azienda stessa, seguendo le procedure indicate dalla Circolare del Ministero della Salute, con prodotti specifici e soluzioni a base alcolica o candeggina, mantenendo un registro degli interventi effettuati (esempio scaricabile qui). Lo stesso registro, opportunamente adattato può essere utilizzato all'interno dell'azienda dal personale che provvede ad effettuare una pulizia giornaliera sulle postazioni e gli strumenti di lavoro.
CONFARTIGIANATO IMPRESE AVEZZANO, inoltre si è attivata, con il supporto di CONFARTIGIANATO IMPIANTI, per fornire informazioni precise e di dettaglio per consentire agli operatori del settore di agire nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione e di adeguata competenza professionale.
Pubblichiamo QUI, la circolare di CONFARTIGIANATO inviata alle Imprese di Pulizia, abilitate alla Sanificazione, poichè riporta importanti precisazioni anche per il Settore Impianti.
E' possibile scaricare inoltre i seguenti documenti tecnici per una corretta applicazione delle procedure in tema di salute e sicurezza in emergenza covid_19:
ISTITUTO SUPERIORE SANITA' - RAPPORTO COVID 19 - n.5/2020 - aria - indoor
Vi informiamo inoltre che,Il VIDEOFORUM DI APPROFONDIMENTO SULLA SANIFICAZINE DEGLI IMPIANTI AERAULICI SVOLTO il giorno 05/05/2020 alle ore 17.30 sulla piattaforma Zoom è stato registrato. Vi saranno fornite a breve le indicazioni per accedere alla registrazione e ai materiali didattici.
20/04/2020 - Ordinanza Regione Abruzzo n.42 del 20/04/2020 - Sanificazione Impianti Aeraulici
La Regione Abruzzo ha emesso l'Ordinanza n.42 del 20/04/2020, (da scaricare QUI), relativa alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno.
In base all'Ordinanza il responsabile dell’impianto deve provvedere, anche per mezzo di professionisti e imprese a quanto segue:
- alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
- all’effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;
- alla eliminazione totale del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto;
- a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
Per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure devono essere attuate entro 15 giorni dall’adozione della presente ordinanza; per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure dovranno essere adottate prima della loro riapertura;
Per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate. Questo ultimo capoverso richiede un ulteriore approfondimento per la categoria dei manutentori, diversa da quella delle imprese di pulizia, che se opportunamente qualificate, sarebbero le sole autorizzate, per la normativa sull'esercizio della professione, ad effettuare operazioni di "sanificazione". A tal proposito abbiamo richiesto un chiarimento agli organi preposti al fine di fornirvi un documento utile ad operare in sicurezza e regolarità, che tempestivamente vi sarà trasmesso appena ricevuto.
Infine e non da ultimo come importanza, ricordiamo l’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), per il quale attendiamo comunque ancora le procedure attuative, che riconosce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto,per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020”
VI INVITIAMO A VISITARE LE PAGINE DEDICATE A "SICUREZZA" E "PRIVACY", PER GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI
NUOVE PROROGHE SCADENZE CERTIFICATI IMPRESE E PERSONE FGAS
In data 8 maggio 2020 è stata pubblicata la circolare del Ministero dell’Ambiente (in allegato) che fa riferimento alla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto Cura Italia), in particolare all’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. La presente comunicazione aggiorna la precedente nota prot. n.410/DS del 30 marzo 2020.
La circolare ministeriale chiarisce che:
a. i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (precedentemente la data era stata posta al 15 aprile) conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza;
b. tale estensione di validità sarà operata direttamente dagli Organismi di certificazione accreditati per i certificati da loro rilasciati, attraverso la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it;
c. le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all' articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno, quindi, visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
SCARICA QUI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
PRECEDENTI COMUNICAZIONI IN MATERIA FGAS
Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Ambiente che chiarisce che per effetto dei provvedimenti emanati a causa dell’Emergenza COVID-19, i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi) resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Saranno direttamente gli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e designati, tramite la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it, a provvedere all’aggiornamento della data di scadenza dei certificati da loro rilasciati, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Pertanto le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all' articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate del citato Registro.
Abbiamo posto inoltre alcuni quesiti al Ministero dell’Ambiente in tema di sanzioni applicabili dallo scorso 17 febbraio, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2019, per i quali siamo in attesa di riscontro.
Più precisamente la richiesta era riferita ad un periodo transitorio di accompagnamento per rendere edotti tutti i soggetti interessati circa le responsabilità connesse con la corretta gestione dei gas fluorurati e aveva chiesto una forte riduzione delle sanzioni previste per le imprese in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca Dati Fgas. L’art. 6 del D.Lgs 163/19, infatti, prevede sanzioni da 1.000 a 15.000 euro alle imprese che non inseriscono, entro 30 gg dalla data dell’intervento, le informazioni previste nella Banca Dati.
Poiché tali sanzioni, così come già dichiarato in sede di definizione del decreto, appaiono troppo elevate rispetto alla natura amministrativa della violazione, la categoria ha chiesto al Ministero dell’Ambiente, non solo la sospensione dei termini ma anche il congelamento dell’articolo 6.
Ad ogni modo per maggiore diffusione delle informazioni, riportiamo l’interpretazione del compente Ufficio Ambiente tenuto conto degli attuali provvedimenti in essere. Nel merito aggiungiamo, che in accordo allo stesso Ufficio Ambiente, abbiamo chiesto al MATTM anche conferma della correttezza di tale interpretazione e siamo in attesa di un riscontro.
*.*.*.*.*
AGGIORNAMENTO QUESITI POSTI AL MINISTERO DELL’AMBIENTE IN TEMA DI SOSPENSIONE DELLE SANZIONI
PER MANCATA COMUNICAZIONE ALLA BANCA DATI FGAS
Il Ministero dell’Ambiente (MATTM) risponde al quesito di Confartigianato in tema di FGAS con la Circolare ministeriale del 6 aprile
QUI allegata.
Il MATTM conferma la nostra interpretazione sugli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con particolare riferimento alla sospensione delle sanzioni per mancata comunicazione nella banca dati dal 23 febbraio al 15 aprile: "……….In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già̀ maturato al 22 febbraio….”.
Pertanto con particolare riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati di tutti gli interventi effettuati in tale periodo si conferma che il conteggio è sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 aprile.
Nella circolare non viene menzionato il tema delle sanzioni comminate prima del 23 febbraio e non ancora pagate da noi sollevato.
Sui controlli periodici delle perdite il MATTM (in data 6 aprile ....) conferma che avrebbero dovuto essere svolti nel periodo in esame salvo impedimenti oggettivi , ad esempio “… nel caso di imprese le cui attività̀ sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità̀ di contagio da COVID19”.
Come a voi comunicato attendiamo la conversione in legge del DL Cura Italia: diversi emendamenti al testo chiedono la sospensione di tali procedimenti fino al 31 ottobre 2020. Sarà nostra cura aggiornarvi appena avremo notizie a tal proposito.
Di seguito il quesito a suo tempo posto al MATTM
F-gas: le sanzioni previste dal D.Lgs 163/19 per il ritardo nell’inserimento delle informazioni nella banca dati sono sospese?
Il D.Lgs.vo 163/19 stabilisce che l’attività di accertamento di infrazioni è esercitata dal Ministero dell’ambiente, che trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, che irroga le sanzioni amministrative.
L’art. 6 del D.Lgs 163/19 prevede pesanti sanzioni alle imprese che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 gg dalla data dell’intervento (da 1.000 a 15.000 Euro).
Il recente Decreto Cura Italia (l’art. 103 comma 1) ha sospeso tutti i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile, sia quelli pendenti al 23 febbraio che quelli iniziati successivamente.
Sulla base di quanto sopra, la lettura combinata dei due dispositivi può essere la seguente.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.