"Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" - D.Lgs. 81/08, Art. 2, lettera i)
La figura del RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul Lavoro – è un punto di riferimento per tutti i lavoratori e si occupa di vigilare che la gestione della sicurezza in azienda avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. 81/08.
Questa figura aziendale, che è obbligatoria in tutte le aziende, in base alle dimensioni delle stesse viene nominata in modo diverso, così come definito dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08:
· nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti l’ RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro
· nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori l’ RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali
I principali compiti svolti dal RLS comprendono:
· obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro
· accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
· potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori
· consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale
· consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione
· ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza
· promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori
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